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Ente Nazionale Assistenza Magistrale
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Note inviate al Ministero della Pubblica Istruzione e al Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici |
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Roma 25.09.2006 Sigg. Presidenti dei CC.PP. ENAM Per opportuna informazione, si trasmettono le note inviate al Ministro della Pubblica Istruzione e al Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici cui è affidata la vigilanza sull'ENAM, riguardanti la richiesta di integrazione o modifica dell'art.1 comma 57 della Legge 311/2004. Cordiali saluti IL PRESIDENTE * * * |
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Egr. Dott. Silvio Criscuoli Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere, 76/A 00153 ROMA |
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Oggetto: esonero dell'E.N.A.M. dalle prescrizioni di cui all'art.1, comma 57 della legge 30 dicembre 2004 n.311 e del D.L. 4 Luglio 2006 n.223. |
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Con la presente il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.M., richiede un idoneo intervento volto ad esonerare l'Ente stesso dal suo assoggettamento alle prescrizioni di cui all'art.1, comme 57 della legge 30 dicembre 2004 n.311 e dalle ripercussioni che tale normativa ha avuto sul D.L. del 4 luglio 2006 n.223. L'Ente svolge la propria attività istituzionale attraverso l'utilizzo delle risorse economiche che gli derivano dalla contribuzione degli iscritti in ragione dello 0,80% dello stipendio. Si ritiene che la suddetta richiesta, fino ad oggi non considerata dalla Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, sia sufficientemente motivata come segue. Le ragioni addotte dal Ministero dell'Economia, Ragioneria Generale dello Stato, per la piena applicazione all'E.N.A.M. della citata normativa, non considerano in alcun modo la primaria esigenza dell'Ente di assicurare ai propri iscritti le prestazioni istituzionali di cui alla legge istitutiva dell'Ente stesso e allo Statuto, utilizzando tutte le risorse disponibili che provengono soltanto dalla contribuzione dei soci, docenti della scuola primaria e dell'infanzia e dirigenti scolastici ex direttori didattici. Risulta del tutto estemporaneo anche il riferimento che spesso viene fatto dalla Ragioneria Generale dello Stato all'articolo 2, lettera b) della legge 21marzo 1958 n. 259 in quanto tale legge nel considerare "contribuzioni ordinarie" le risorse dell'Ente non ne limita affatto l'utilizzazioone e la destinazione volte esclusivamente alla realizzazione delle finalità istituzionali. È da osservare che la legge di cui trattasi definisce "contribuzioni ordinarie" le risorse che derivano dalla contribuzione obbligatoria degli iscritti all'Ente al solo giusto fine di assoggettare la gestione finanziaria dell'ENAM al controllo della Corte dei Conti e all'esame del Parlamento; ma ciò non ha nulla a che vedere con il problema gravissimo posto dall'ENAM! derivante dal suo assoggettamento alle prescrizioni dell'art.1, comma 57 della legga 311. Diventerebbe, pertanto, difficilmente comprensibile una interpretazione talmente rigida e letterale della citata norma da costringere un ente assistenziale ad accantonare inutilmente gran parte delle proprie risorse economiche solo perché dichiarate "contribuzioni ordinarie", venendo meno, così, alle ragioni della sua esistenza e agli obblighi che gli derivano dalla legge e dallo Statuto. E in tal modo violando il legittimo diritto all'assistenza degli iscritti all'Ente e negando addirittura il riconoscimento di fondamentali dirtitti soggettivi. Ma c'è di più. Una tale operazione si effettuerebbe senza alcun vantaggio per lo Stato, mentre a trarne beneficio sarebbe un solo soggetto: l'istituto bancario cassiere presso il quale l'Ente dovrebbe provvedere all'accantonamento di gran parte dele proprie risorse. A titolo esemplificativo si fa presente che solo per l'anno 2005, per stare dentro il monte spesa relativo all'anno 2003 aumentato del 4,5%, gli accantonamenti ammontano a circa € 17 milioni con una contrattazione del 40% circa dell'attività dell'Ente programmata per il citato anno; fatto, questo, che ha prodotto un'inevitabile reazione da parte degli iscritti all'Ente il cui bacino di utenza è di 1.200.000 soggetti. Se alla somma indicata si aggiungono quelle da accantonare per il biennio 2006/2007 e fino al 2009, la situazione che ne deriverebbe sarebbe insostenibile perché disastrosa. * * * E.N.A.M. Roma, 13 settembre 2006 A causa dell'assoggettamento alle prescrizioni della legge finanziaria 2005, i cui effetti sono stati recentemenet prorogati oltre l'anno 2007 dal DL 223/2006, all'ENAM viene di fatto precluso l'assolvimento dei propri compiti istituzionali sostanzialmente riassumibili in prestazioni di natura assistenziale in favore dei propri iscritti, le cui contribuzioni costituiscono l'esclusiva fonte di finanziamento dell'Ente stesso. In relazione a ciò si rende assolutamente necessario e indispensabile uno specifico intervento legislativo teso a rimuovere i vincoli sopra richiamati. Le ragioni tecnico-giuridiche che motivano e legittimano il richiesto intervento, sono state evidenziate in una nota contestualmente inviata al Direttore Generale per gli Ordinamenti di codesto Ministero, quale Organo vigilante sull'Ente. Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAM confida in un Suo personale autorevole intervento affinché in sede di predisposizione della prossima legge finanziaria venga rimossa la prescrizione sopra denunciata, quale imprescindibile condizione finalizzata a restituire all'Ente il pieno utilizzo delle proprie disponibilità finanziarie in conformità all'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Grato per l'attenzione, Le esprimo vivissimo ringraziamento Renato D'Angiò |
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