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Anche il Comitato Provinciale di Roma ha voluto contestare il comma 57 dell'art.1 L.311 (finanziaria 2005) che
penalizza il normale funzionamento dello stesso, inviando la lettera sotto riportata.
E.N.A.M. ENTE NAZIONALE ASSISTENZA MAGISTRALE
Comitato Provinciale di Roma
Via Pianciani 32 -00185 Roma
AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ON.LE Prof. ROMANO PRODI
AL SIG. MINISTRO DELL'ECONOMIA
ON.LE Prof. TOMMASO PADOA SCHIOPPA
AL SIG. MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ON.LE Dott. GIUSEPPE FIORONI
AL SIG. PRESIDENTE DELL'ENAM
OGGETTO: Legge Finanziaria 2006
La Legge Finaniaria in oggetto in discussione al Parlamento prevede all'art.42 una nuova organizzazione degli Enti
pubblici non economici. Saranno conseguenti nuovi assetti funzionali anche per l'Ente Nazionale Assistenza
Magistrale, che, tra altre finalità istituzionali, svolge attività assistenziale a favore degli iscritti (docenti di
scuola primaria e dell'infanzia, dirigenti scolastici ex direttori didattici in servizio o in pensione). Il nuovo
disegno politico introdotto dal richiamato art.42 non è oggetto di alcuna valutazione da parte di questo Comitato,
ma è l'occasione per proporre all'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Economia e
del Ministro della Pubblica Istruzione la necessità di non rendere applicabili, utilizzando se possbile il medesimo
art.42 le prescrizioni di cui all.art.1, comma 57, dela Legge Finanziaria 30/12/2005 n.311.
Le ragioni a fondamento di tale richiesta sono riassunte qui brevemente.
Gli aventi diritto all'assistenza erogata da questo Comitato Provinciale sono 19.870, per la maggior parte docenti,
che versano o hanno versato contributi obbligatori detratti per Legge dallo stipendio mensile nella misura dello
0'80%. Ad essi, secondo procedure prescritte dall'Ente, deve essere erogata l'assistenza che si concretizza in somme
di denaro commisurate all'entitàdi spese sanitarie sostenute e documentate o al bisogno sociale variamente espresso.
Naturalmente l'Assistenza non si configura come benevola concessione, ma come vero e proprio diritto.
I fondi necessari sono messi a disposizione di questo comitato da parte dell'Ente con accrediti corrispondenti al
fabbisogno, ma, a seguito della Legge Finanziaria 2005 essi sono quasi virtuali: sono sicuramente certi, ma erogati
in dodicesimi quantità insufficienti; appaiono come residui attivi di un Pubblico bilancio, ben funzionali per
acquisto di beni e servizi, ma sicuramente poco adatti per finalità non commerciali.
Alla data odierna, solo le richieste di assistenza sanitaria complete di ogni documentazione sono 2.361 per una
somma occorrente di € 844.000,00. Le ultime liquidazioni sono riferite a pratiche presentate nell'aprile 2005: le
proteste sono pressanti e legate a situazioni umane ben comprensibili.
I ritardi sono imputabili ai vincoli introdotti dalla finanziaria 2005, che, prevedendo obbligatori accantonamenti
impediscono di fatto la fruizione del diritto all'assistenza da parte di lavoratori, che come sopra detto sostengono
l'Ente erogatore con i loro contributi obbligatori. L'accantonamento, peraltro non produce effetti di pubblico
beneficio.
L'abbattimento dei vincoli di accantonamento consentirebbe all'Ente di corrispondere i fondi richiesti da questo
Comitato e, quindi, di soddisfare le richieste di assistenza inevase che producono un forte senso di delusione e di
protesta da parte di chi si sente defraudato di un loro legittimo diritto, avendo versato contrbuti per finalità
specifiche che vengono di fatto eluse.
In proposito, si vuole, evidenziare che l'ENAM Ente, che non fruisce di alcun contributo
statale è escluso dal vincolo dell'accantonamento imposto ad Enti sostenuti dallo Stato (come ben
si evince dall'art.1, comma 1, Legge 311/2005).
Solo per motivazioni meramente burocratiche e per la mancata emanazione di un provvedimento specifico, quale il
dovuto stralcio dell'Ente ENAM dal novero degli Enti che si trovano in situazione opposta, continua
a determinarsi tale insostenibile situazione.
Chiediamo pertanto che si emani al più presto il necessario atto normativo per l'abrogazione del vincolo relativo
all'accantonamento (abrogazione del comma 57, dell'art.1, Legge 311/2005).
Confidando in un Vostro autorevole interesamento porgiamo cordiali saluti.
Roma 12/Novembre/2006
COMITATO PROVINCIALE ENAM DI ROMA
(per i Consiglieri)
Raffaella Filippi
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