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1 - Beneficiari delle prestazioni(Titolo 1, Art. 1).
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Integrazione con le quattro seguenti categorie:
- Gli attuali direttori dei servizi generali ed amministrativi provenienti dalla legge 1213/1967, purché assoggettati alla trattenuta obbligatoria
da certificare all'atto della domanda di accesso alle prestazioni stesse;
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- I dirigenti scolastici provenienti dal ruolo degli ex direttori didattici, transitati nel ruolo degli ispettori scolastici, sempreché assoggettati
ancora alla trattenuta obbligatoria;
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- I dirigenti scolastici provenienti dal ruolo degli ex direttori didattici, sulla base del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione
di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
emanato in data 11/5/2001 a seguito del parere del Consiglio di Stato n.108 del 23/10/2000;
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- I docenti di religione cattolica assunti nei ruoli di docenti di scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
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2 - Valutazione dello stato di bisogno (Titolo II, art. 3).
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Modifica del Modello All. A/1 nelle sotto indicate voci:
- ENTITA' DEL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE. Modificare i numeri come segue:
23.800 diventa 25.000,00 47.500 diventa 50.000,00 59.400 diventa 75.000,00
Precisare: il reddito dei figli viene escluso dai redditi familiari.
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- NUMERO DELLE PERSONE FISCALMENTE A CARICO.. Modifica dei punteggi come segue:
1 diventa 0 2 diventa 1 3 diventa 2
Precisare: il reddito dei figli viene escluso dai redditi familiari.
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- CONDIZIONI SOGGETTIVE. Modifica del primo rigo come segue:
presenza del nucleo familiare di più iscritti o di un solo genitore con figli fiscalmente a carico
Modifica del IV rigo come segue:
accollo del mutuo passivo, tuttora acceso, per acquisto o ristrutturazione casa di abitazione.
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3 - Contributi straordinari per l'assistenza agli iscritti anziani non autosufficienti (Titolo VII, art. 43)
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Eventuali contributi erogati da Enti pubblici devono essere sommati al reddito familiare complessivo (art. 4 regolamento specifico - pag. 4 modello di domanda).
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4 - Assistenza climatico termale (Titolo V, art. 31)
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Ai fini dell'ampliamento dell'offerta prevedere in via sperimentale a partire dalla stagione invernale 2005/2006:
- Riduzione massima dei turni massimo a 10 giorni.
- Allungamento periodo funzionamento case di soggiorno nei mesi di giugno e settembre.
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Modificare i punteggi attribuiti per l'appartenenza alle varie classi come segue:
I fascia 80 punti
II fascia 70 punti
III fascia 60 punti
IV fascia 50 punti.
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